Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «1. I soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano domanda al Ministero della salute tramite l'azienda sanitaria locale competente per territorio. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria della domanda stessa e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della salute che garantiscono il diritto alla riservatezza, anche mediante opportune modalità organizzative.
      1.1. Ai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stato riconosciuto il nesso di causa, in qualsiasi sede, e la cui istanza è stata respinta per intempestività della domanda, è automaticamente riconosciuto l'indennizzo, previa istanza formale dell'interessato da presentare presso l'azienda sanitaria locale di cui al comma 1. Alla stessa istanza è allegata la documentazione comprovante l'avvenuto riconoscimento del nesso causale oltre alla formale rinuncia ai giudizi instaurati in qualsiasi sede amministrativa e giudiziaria, con compensazione dello spese legali sostenute fino alla data di presentazione dell'istanza.
      1.2. Coloro che, alla data di entrata in vigore delle presente disposizione, hanno instaurato un giudizio, in qualsiasi sede amministrativa o giudiziaria, per l'ottenimento dell'indennizzo e la cui istanza presentata è stata respinta per l'inesistenza del nesso di causa, o che non hanno ancora ricevuto risposta in merito all'ottenimento dell'indennizzo, possono ripresentare la domanda previa rinuncia formale ai giudizi instaurati, con compensazione

 

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delle spese legali sostenute fino alla data di presentazione della domanda».

      2. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.